PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nel sistema educativo di istruzione e formazione, le istituzioni scolastiche possono stipulare con l'azienda sanitaria locale (ASL) competente apposita convenzione al fine di avere a disposizione personale medico con cui attuare interventi di promozione della salute e di prima assistenza sanitaria.
      2. La promozione della salute deve intendersi come formazione di una coscienza individuale e collettiva ispirata al rispetto della propria e dell'altrui persona e deve portare all'acquisizione di abitudini e comportamenti che prevengano il verificarsi di eventi morbosi.

Art. 2.

      1. La promozione della salute in ambito scolastico riguarda, in relazione all'età degli alunni, i seguenti campi:

          a) l'igiene;

          b) l'alimentazione;

          c) l'attività motoria;

          d) la sessualità;

          e) l'assunzione di sostanze nocive;

          f) il supporto psicologico agli alunni;

          g) il pronto soccorso;

          h) il rispetto e il rapporto con l'ambiente.

      2. Gli interventi dell'operatore sanitario sono volti a una informazione completa nei campi di cui al comma 1, distribuita su un programma pluriennale, e riguardano gli aspetti scientifici, sanitari e psicologici, anche in relazione ai programmi svolti

 

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nelle discipline scolastiche ad essi attinenti.
      3. I programmi di intervento da realizzare all'interno delle singole istituzioni sono deliberati dal collegio dei docenti su proposta del dirigente scolastico, della ASL o del consiglio d'istituto o per iniziativa autonoma, tenendo conto delle esigenze del territorio e delle direttive annualmente emanate dal Consiglio superiore di sanità circa le tematiche di particolare rilievo e urgenza.

Art. 3.

      1. Al fine dell'attuazione della presente legge, le istituzioni scolastiche, da sole o consorziate tra loro per raggiungere una popolazione scolastica minima di mille alunni, possono avere a disposizione, per la durata dell'anno scolastico e negli orari di attività didattica, un medico fornito della specializzazione in medicina scolastica, che assume il ruolo di medico scolastico.
      2. L'assunzione del medico può essere concordata con la ASL, se questa è fornita di personale specializzato. Per l'accesso al servizio è stipulata apposita convenzione, con il versamento alla stessa azienda di una quota pagata direttamente dagli alunni non superiore a 2,5 euro mensili per nove mesi. Per i meno abbienti la quota è a carico del comune di appartenenza.
      3. Ove l'ASL non possa provvedere, le istituzioni scolastiche indicono un concorso per soli titoli e provvedono direttamente alla retribuzione del medico.
      4. Il personale medico presente nell'istituzione scolastica coordina e svolge opera di prevenzione e di informazione sanitaria, rileva le esigenze e propone interventi specialistici, provvede, ove richiesto, ad interventi di pronto soccorso.

Art. 4.

      1. Ogni istituzione scolastica è fornita di ambulatorio medico essenziale, attrezzato per interventi di pronto soccorso e

 

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per visite preventive su tutti gli alunni, con particolare riguardo alla colonna vertebrale e all'apparato visivo e uditivo.
      2. Gli oneri per l'impianto dell'ambulatorio sono a carico dell'ente locale tenuto a fornire attrezzature e suppellettili all'istituzione scolastica.

Art. 5.

      1. La realizzazione degli interventi, coordinata dal medico scolastico, è svolta in collaborazione con gli specialisti del Servizio sanitario nazionale e utilizzando le strutture socio-sanitarie presenti nel territorio.
      2. L'attuazione dei programmi deliberati secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, avviene nell'orario curriculare, con possibili rientri pomeridiani, secondo un monte ore annuale definito dagli organi collegiali competenti su proposta del medico scolastico in qualità di coordinatore.

Art. 6.

      1. La specializzazione e l'aggiornamento del personale medico ed educativo sono predisposti, per quanto di competenza, dai Ministri della salute e della pubblica istruzione.